In attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il Legislatore Italiano nell’ambito del D.Lgs. n. 125/2024 ha modificato le soglie di riferimento dell’attivo di Stato patrimoniale e dei ricavi legate alla possibilità di redigere il bilancio nella forma semplificata delle micro imprese e quelle del bilancio in forma abbreviata.
I nuovi limiti hanno trovato applicazione già per i bilanci dell’esercizio 2024 e valgono altresì per i bilanci 2025 generalmente da approvare entro il 30 aprile 2026.
Parametri per le Micro imprese
Sono considerate micro imprese ai sensi dell’art. 2435-ter, c.c., le società che:
- se si trovano nel primo esercizio di attività, non superano 2 dei 3 parametri di riferimento (senza necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno solare);
- negli esercizi successivi al primo, per 2 esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 parametri di riferimento.
L’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 125/2024, ha innalzato i limiti di 2 parametri di riferimento su 3, il cui mancato superamento consente di qualificare la società come micro impresa; si tratta delle soglie previste per l’attivo di Stato patrimoniale e per i ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Nulla invece è cambiato per il terzo parametro che si riferisce ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
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Parametri di riferimento |
Vecchia soglia |
Nuova soglia |
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Attivo di Stato patrimoniale |
175.000 euro |
220.000 euro |
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Ricavi dele vendite e delle prestazioni |
350.000 euro |
440.000 euro |
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Dipendenti occupati in media nell’esercizio |
5 unità |
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Parametri per i Bilanci in forma abbreviata
Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata secondo i parametri individuati dall’art. 2435-bis, c.c.; anch’essi sono stati innalzati a opera dell’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 125/2024, come segue.
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Parametri di riferimento |
Vecchia soglia |
Nuova soglia |
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Attivo di Stato patrimoniale |
4.400.000 euro |
5.500.000 euro |
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Ricavi dele vendite e delle prestazioni |
8.800.000 euro |
11.000.000 euro |
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Dipendenti occupati in media nell’esercizio |
50 unità |
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Considerazioni finali
Si ricorda che il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:
- con riferimento al primo esercizio di attività, a condizione che non siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento, senza la necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno solare;
- dal secondo esercizio in avanti, laddove per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento. Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2025, se le soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2024 e 2025.
Al riguardo, infatti, dovrebbe ritenersi superato il tradizionale orientamento del CNDCEC, secondo cui sarebbe opportuno usufruire delle semplificazioni a partire dal bilancio dell’esercizio successivo al secondo consecutivo nel quale non vengono superati i limiti dimensionali. Una società avrebbe potuto, quindi, applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2025, se non avesse superato almeno 2 delle 3 soglie dimensionali negli esercizi 2023 e 2024.
Il bilancio deve, invece, essere redatto nella forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento. Pertanto, una società che abbia superato le soglie dimensionali negli esercizi 2024 e 2025 dovrebbe decadere dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2025.