Il Dlgs 192/2024 (attuativo della legge delega di riforma fiscale) ha apportato rilevanti semplificazioni sul conferimento di partecipazioni in regime di realizzo (scambi di partecipazioni) controllato ex articolo 175, 177, comma 2 e 2-bis, Tuir. Esaminiamo di seguito in particolar modo gli aspetti innovativi di quest’ultimo (art. 177, comma 2 e 2-bis del Tuir).
I conferimenti di partecipazioni in realizzo controllato
In via preliminare si ricorda che, in base al regime ordinario (articolo 9 Tuir), il corrispettivo del conferimento è pari al valore normale delle partecipazioni.
In base al regime del realizzo controllato, invece, tale corrispettivo è pari all’incremento di patrimonio della società conferitaria a servizio del conferimento. In sostanza, il conferimento può essere effettuato in sostanziale neutralità fiscale, laddove l’incremento patrimoniale della conferitaria (tra nominale e riserve) sia stabilito in misura pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite.
Si tratta, quindi, di uno strumento fondamentale per le riorganizzazioni societarie, soprattutto nel contesto delle imprese familiari, che consente la creazione, in modalità fiscalmente efficiente, di società-holding.
In particolare:
- il “conferimento di controllo” ex articolo 177, comma 2 consente di aggregare le partecipazioni detenute dai familiari sotto il controllo di una holding comune; mentre
- il “conferimento di minoranza” (comunque di “collegamento”) ex articolo 177, comma 2-bis, si adatta alle imprese condotte da famiglie con la creazione di più holding riferibili a ciascun ramo.
Conferimenti di società estere
Per quanto riguarda le società oggetto di conferimento, in base ai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43/E del 2017 (che richiamava i requisiti soggettivi relativi agli scambi di partecipazioni ex articolo 177, comma 1, Tuir), sia la società conferitaria che la società scambiata dovevano qualificarsi come società di capitali residenti.
Il nuovo articolo 177, comma 2, supera in parte tale interpretazione e include tra le società scambiate (ossia le società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento) anche quelle ex articolo 73, comma 1, lettera d), ossia le società fiscalmente residenti all’estero.
Tale inclusione, espressamente prevista ai fini del comma 2, rileva senza dubbio anche ai fini dei conferimenti di minoranza ai sensi del comma 2-bis.
La norma si riferisce alle società non residenti senza ulteriori specificazioni. Di conseguenza, sono ammessi al realizzo controllato anche i conferimenti in società residenti in paesi extra Ue, nonché – astrattamente – in Stati a regime fiscale privilegiato.
Conferimenti in società “familiari”
L’art. 177 comma 2-bis attenua il requisito dell’unipersonalità della società conferitaria. In particolare, è previsto che il regime di realizzo controllato si applichi anche nel caso in cui la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, dai suoi familiari ex articolo 5, comma 5, Tuir (ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
La modifica è significativa, in quanto consente di aggregare le partecipazioni di minoranza riferibili allo stesso nucleo familiare.
Tuttavia, anche a seguito delle modifiche, per beneficiare del regime le singole partecipazioni conferite devono superare le soglie previste dall’articolo 177, comma 2-bis: diritti di volto superiori al 20% o partecipazioni al capitale superiore al 25%, con percentuali ridotte rispettivamente al 2% e al 5% per le società quotate.
Tutt’ora non sono ammessi conferimenti plurimi, anche da parte di familiari che, congiuntamente, superano le soglie, ma singolarmente risultano inferiori.