Per dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria e l’uscita dei beni dal territorio dello Stato, è necessario fornire adeguate prove documentali.
Quali documenti servono per provare la cessione intracomunitaria?
L’Agenzia delle Entrate richiede come documentazione essenziale:
- Fattura di vendita;
- Elenchi Intrastat;
- Documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti;
- Documentazione bancaria da cui risulti il pagamento della merce.
In aggiunta a questi documenti, è necessario fornire almeno uno dei seguenti elementi:
- Documento di trasporto CMR con firma del trasportatore e possibilmente del cessionario;
- CMR elettronico firmato dal cedente, dal vettore e dal destinatario;
- Documenti che riportano le informazioni del CMR cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti estrapolate dal sistema informatico del vettore.
In alternativa, è possibile fornire un insieme di altri documenti che provino l’uscita dei beni:
- DdT con presa in carico della merce da parte del trasportatore (firmato o meno per ricezione dal cliente);
- Lettera del trasportatore che conferma la presa in carico della merce ed estratti dal registro che dimostrano la consegna;
- Ordine o contratto d’ordine del cliente;
- Attestazione del cliente che conferma l’avvenuta ricezione della merce.
Regolamento UE 2018/1912
Il Regolamento UE ha introdotto presunzioni relative alla prova del trasporto intra-UE, distinguendo due casi:
- Beni spediti/trasportati dal venditore o da terzi per suo conto
Si presume che i beni siano stati spediti quando il venditore è in possesso di:
- almeno due elementi di prova non contraddittori rilasciati da parti indipendenti (come CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere).
Oppure quando:
- Il venditore certifica che i beni sono stati spediti da lui o da un terzo per suo conto;
- È in possesso di almeno uno dei documenti di trasporto sopra citati;
- È in possesso di almeno uno dei seguenti elementi: polizza assicurativa, documenti bancari, documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità, ricevuta di un depositario nello Stato UE di destino.
- Beni spediti/trasportati dal cessionario
Si presume che i beni siano stati spediti quando il venditore possiede:
- Una dichiarazione scritta dell’acquirente rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione che certifica il trasporto e identifica lo Stato di destinazione;
- Almeno due elementi di prova non contraddittori rilasciati da parti indipendenti.
Conclusioni
La prova documentale richiesta dal Regolamento Europeo e recepita dalla Prassi dell’Agenzia delle Entrate, anche nei formati alternativi, è importante ricordare:
- Può essere prodotta anche in un momento successivo all’operazione;
- Va recuperata dal cedente “senza indugio”;
- Va conservata fino al termine stabilito per l’accertamento;
- Se analogica, deve essere materializzata su supporto fisico.