Nel caso in cui una società venda una propria partecipazione detenuta in una società residente all’estereo, ci si chiede se la plusvalenza derivante dalla vendita di tale partecipazione sia o meno tassabile, ovvero se tale plusvalenza possa godere del regime della partecipation exemption.
Regime della Partecipation exemption
Ai sensi dell’art.87 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote di partecipazione con i seguenti requisiti:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
- classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Gli ultimi due requisiti (“residenza” e “commercialità”) devono sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso; tuttavia per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d’imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.
In sintesi l’esenzione al 95% della plusvalenza è subordinata alla presenza di tutti e quattro i precedenti requisiti; la mancanza di uno dei quattro comporta la tassazione integrale della predetta plusvalenza.
Pex e Società Immobiliari
Per quanto riguarda il requisito della “commercialità”, da un punto di vista fiscale per esercizio d’impresa commerciale si intende l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività indicate nell’art.2195 del codice civile.
Comunque, ai fini della partecipation exemption, si presume che il requisito della commercialità non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa.
Cessione di partecipazione e Irap
Da un punto di vista Irap, la plusvalenza derivante dalla vendita della partecipazione non rientra nella base imponibile di un’impresa commerciale e pertanto non è assoggettata a tale imposta. La plusvalenza di cui trattasi è, infatti, contabilizzata tra i proventi finanziari nel rigo C15 di conto economico, che non rientrano nel valore della produzione netta, base di partenza per il calcolo dell’Irap per le imprese commerciali.
Convenzione contro le doppie imposizioni
Ci si chiede, infine, se tale plusvalenza per la vendita di una società all’estero possa essere tassata in tale paese. A tal fine di solito le Convenzioni contro le doppie imposizioni sanciscono che tali plusvalenze sono tassabili solo nel paese in cui è residente l’alienante, ovvero, nel nostro caso, solo in Italia.