Il decreto legislativo n.192 del 2025 ha introdotto delle novità in tema di “correzione degli errori contabili”, che approfondiamo di seguito, ulteriormente rispetto al nostro precedente intervento.
La nuova normativa sulla correzione degli errori contabili
Il predetto decreto legislativo ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 83 del Tuir secondo il quale “per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio a revisione legale dei conti, la correzioni di errori contabili, diversi da quelli…rilevanti, assume rilievo ….se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento..”.
Tale comma abroga l’ultima parte del comma 1 dell’art.83 del Tuir, apportando, nel contempo, alcune novità, valevoli per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2025.
Correzione degli errori contabili: novità
La nuova normativa modifica l’ambito soggettivo della stessa, in quanto riguarda i soggetti che sottopongono obbligatoriamente a revisione legale dei conti il proprio bilancio, mentre prima riguardava più genericamente i soggetti sottoposti a revisione legale (non c’era l’accezione dell’obbligatorietà).
Viene anche modificato l’ambito oggettivo, che adesso riguarda solo il caso di correzione errori contabili non rilevanti, mentre prima si parlava genericamente di errori contabili (sia rilevanti che non).
Sono quindi esclusi quegli errori (rilevanti) che individualmente, o insieme ad altri errori, possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, ossia degli stakeholders.
Diversa è anche la tempistica entro la quale l’errore contabile è rilevante fiscalmente. Viene innanzitutto introdotta una restrizione temporale, secondo la quale gli errori contabili, devono essere rilevati “… entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo..”. In precedenza si parlava solo del termine (molto più lungo) entro il quale era possibile presentare la dichiarazione integrativa. Inoltre viene introdotta un’ulteriore restrizione temporale (che in precedenza non c’era) secondo cui la rilevanza fiscale dell’errore contabile è esclusa se sono iniziati “…accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.” o si è avuto formale conoscenza degli stessi.
Correzione errori contabili ed Irap
Le modifiche sopra riportate sono state introdotte anche a fini Irap con il nuovo comma 5-bis dell’art. 5 (determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) del D.Lgs n.466 del 1997, richiamato anche dall’art. 6 (determinazione del valore della produzione netta delle banche ed altri enti e società finanziari) e dall’art. 7 (determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione).