L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risolto la dibattuta questione riguardante il trattamento reddituale applicabile all’imposta di bollo addebitata in fattura al cliente da un contribuente forfetario.
La normativa
Come noto per le fatture “senza IVA” di importo superiore ad euro 77,47 l’art. 13comma 1 Tariffa Parte I DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro.
Tale disposizione è applicabile anche alle fatture emesse dai contribuenti c.d. “forfetari” di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 per i quali, in mancanza di una specifica disposizione, si è posta la dibattuta questione riguardante in trattamento da riservare ai fini reddituali all’importo incassato dagli stessi a seguito dell’addebito in fattura dell’imposta di bollo al cliente.
Si rammenta, a tal proposito, che:
- L’Agenzia delle Entrate nella Risposta 20.02.2020 n. 67 ha sottolineato che l’obbligo di apporre il contrassegno di 2 euro è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento;
- La possibilità di addebitare il bollo al cliente può essere desunta dall’art. 1199 del c.c. in base al quale il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo.
La prassi per l’imposta di bollo ai forfetari
In mancanza di una specifica disposizione, nella pratica si riscontrano i seguenti comportamenti:
- Indicazione in fattura del ricavo/compenso e apposizione del bollo senza addebito dello stesso al cliente;
- Indicazione in fattura del ricavo/compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, indicando che trattasi di somma sostenuta in nome e per conto di quest’ultimo (ex art. 15 DPR IVA – classificazione che si ritiene non corretta in considerazione del fatto che il soggetto passivo dell’imposta di bollo è innanzitutto il cedente/prestatore).
- Indicazione in fattura del ricavo/compenso, apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, senza alcuna specifica indicazione del titolo di tale addebito.
La novità
Con la recente risposta 12/08/2022 n. 428 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento che risolve la questione in esame.
Sul punto, dopo aver ribadito che:
- Ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’art. 22, DPR n. 642/72 prevede la solidarietà da parte dell’emittente la fattura e del cliente;
- Come specificato nella citata risposta n. 67/2020, l’obbligo di apporre il contrassegno sulla fattura è a carico del soggetto che consegna/spedisce il documento;
la stessa Agenzia precisa che:
“il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi … e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”.
In sintesi pertanto l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo/compenso per il cedente/prestatore in regime forfetario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva (15 o 5%) nonché al calcolo del plafond massimo dei 65.000 euro per mantenere il regime agevolato.