È stata pubblicata la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, c.d. Legge di Bilancio 2026 che ripropone l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci. Di seguito una descrizione degli aspetti principali di tale norma agevolativa.
A chi si rivolge
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e in accomandita per azioni possono assegnare o cedere ai propri soci:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.09.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30 gennaio 2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
La medesima disposizione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti immobili e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici
L’imposta sostitutiva
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (oppure, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8%, oppure del 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione o cessione.
Nel caso di utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 13%.
Il valore normale per gli immobili
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9 del TUIR, o, in alternativa, al valore catastale, è in ogni caso computato in misura non inferiore ad uno dei predetti due valori.
Conseguenze per il socio assegnatario che beneficia dell’assegnazione agevolata dei beni
È statuito che nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Ciò significa che, in capo al socio assegnatario (di società di capitali), è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Imposta di registro
Per le assegnazioni / cessioni agevolate dei beni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Versamento imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del 60% entro il 30.09.2026 ed il rimanente 40% entro il 30.11.2026.