La concessione, in comodato, diritto d’uso o in locazione, da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un alloggio, può costituire un “fringe benefit” in capo al dipendente e, pertanto, assoggettabile a tassazione secondo criteri di favore prescritti dall’art. 51 comma 4 lett. c) del Tuir.
Normativa
L’art. 51 comma 4 lett. c) del Tuir prevede per la concessione ai dipendenti di un alloggio diversi metodi per la determinazione del “fringe benefit”:
- Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso;
- Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza;
- Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
Aspetti operativi
L’ambito di applicazione della disposizione fiscale in rassegna opera:
- Indipendentemente dal titolo in base al quale l’impresa dispone del fabbricato (proprietà, usufrutto, locazione, leasing, etc.);
- A prescindere dalla tipologia immobiliare locata, sia essa ad uso abitativo, sia nell’ipotesi in cui il datore di lavoro conceda un’unità immobiliare ad uso diverso;
- Anche con riferimento ai “collaboratori dell’impresa” in virtù del rinvio operato dall’art. 52 comma 1 del TUIR (in tema di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) all’art. 51 del TUIR ai fini del calcolo del “fringe benefit” in capo al “collaboratore”.
Esaminiamo quindi di seguito le 3 casistiche individuate dalla normativa:
- Concessione di immobile al dipendente senza obbligo di dimora nello stesso
L’art. 51 comma 4 lett. c) Tuir prevede che per i fabbricati concessi al dipendente (in locazione, uso o comodato) si assume come valore del fringe benefit imponibile la differenza tra:
- La rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti allo stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e
- Quanto corrisposto dal dipendente per l’utilizzo del fabbricato stesso.
In caso di assegnazione di un immobile privo di rendita occorre avere riguardo alla rendita presunta determinata a norma dell’art. 37 comma 4 Tuir, ovvero “comparativamente a quella delle unità similari già iscritte”.
Le spese inerenti al fabbricato, che vanno aggiunte alla rendita catastale, sono tutte quelle che non vengono considerate in sede di determinazione della rendita catastale quali, ad esempio:
- La luce,
- Il gas,
- Il telefono,
- La tassa dei rifiuti solidi urbani,
- Le spese condominiali.
Si tratta sostanzialmente di tutte le spese inerenti al fabbricato che non siano sostenute direttamente dall’utilizzatore, comprese, quindi, eventuali utenze pagate dal datore di lavoro (ad esempio, luce, gas, telefono, Tarsu, spese condominiali, ecc.); non rileva, invece, l’IMU.
Diversamente non si devono considerare, perché già incluse nella rendita, le spese di ordinaria manutenzione, assicurazione ed amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni.
Resta inteso che non si realizza alcun benefit tassabile in capo al lavoratore qualora la rendita catastale aumentata delle spese citate risultasse di ammontare inferiore rispetto al canone di locazione riaddebitato al dipendente.
- Concessione di immobile al dipendente con obbligo di dimora nello stesso
L’art. 51 individua un’ulteriore agevolazione correlata alla quantificazione del benefit, in capo al dipendente, ove a quest’ultimo sia imposto l’obbligo di dimorare nell’alloggio assegnatogli (es. alloggio del custode).
In questa ipotesi il reddito per il dipendente è costituito dal 30% della differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore (lavoratore) e quanto corrisposto per il godimento dell’immobile. Anche in questo caso, ove l’immobile sia privo di rendita catastale, occorre tener conto della rendita presunta attribuibile allo stesso.
Si noti che la riduzione del 30% non si applica per coloro che sono obbligati a dimorare non in una determinata abitazione, ma in una determinata località.
- Fabbricati non iscritti in catasto concessi in uso ai dipendenti
Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto (es. fabbricati all’estero), il valore da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente è pari alla differenza tra:
- Il valore del canone di locazione determinato in regime “concordato” o in mancanza quello determinato in regime di libero mercato e
- La somma corrisposta o trattenuta dal dipendente per il godimento del fabbricato.
Conseguenze sul reddito del datore di lavoro
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti.
Nel caso in cui il dipendente corrisponda al proprio datore di lavoro delle somme a fronte dell’utilizzo del fabbricato per rimborsare in tutto o in parte il costo sostenuto dall’impresa, tali somme concorrono alla formazione del reddito e, pertanto, i relativi costi effettivamente sostenuti dall’impresa per un ammontare corrispondente a dette spese possono essere portati in deduzione dal reddito.
Si specifica inoltre che è concessa la deducibilità integrale delle spese nel caso in cui il dipendente trasferisca la propria residenza anagrafica nel comune in cui presta l’attività.