A livello nazionale, le cessioni di partecipazioni, qualora ricomprese nell’ambito applicativo dell’Iva, sono soggette al regime di esenzione IVA ai sensi del richiamato art. 10 c. 1 n. 4 del DPR 633/72.
In caso di cessione di partecipazione nei confronti di soggetto intracomunitario o estero, invece, non è chiaro il regime normativo applicabile come meglio spiegato di seguito.
Le interpretazioni alternative
Al fine di qualificare il regime IVA applicabile in caso di cessione di una partecipazione, soprattutto nei confronti di cessionario estero, diviene fondamentale individuare la natura oggettiva dell’operazione.
Da una parte la normativa europea, con la Direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto, con riguardo alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 6 par. 1, categorizza una cessione di beni immateriali come prestazione di servizi, intendendosi per “cessioni di beni”, tra le altre, le operazioni che comportano “il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario” ed avendo le partecipazioni carattere immateriale.
La nozione di “prestazioni di servizi” in ambito comunitario ha quindi carattere residuale ricomprendendo “ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”.
Dall’altra parte, il legislatore italiano sembra, invece, ricondurre la cessione di partecipazioni alla nozione di “cessione di beni” di cui all’art. 2 del DPR 633/72. Infatti, ai sensi dell’art. 1 del DM 12.2.2004 n. 75 (il quale disciplina le modalità di applicazione dell’IVA nel settore bancario), si evince che le banche sono tenute a rilasciare la fattura per “le cessioni di beni esenti di cui all’art. 10 primo comma n. 4” del decreto iva, definendo letteralmente quindi le cessioni di partecipazioni (ex art. 10 primo comma n. 4 del DPR IVA) come “cessioni di beni”.
Il dubbio sopra descritto comporta alcune diverse conseguenze, come la corretta applicazione dell’art. 6 del DPR Iva per l’individuazione del momento di effettuazione oppure proprio dell’art. 7 e ss. per l’individuazione della territorialità.
Il dubbio sul regime IVA da applicare alla cessione delle partecipazioni
In caso di cessione di partecipazione da soggetto italiano a soggetto estero, se si considerasse prevalente l’interpretazione comunitaria, secondo cui si tratterebbe di prestazioni di servizi, l’operazione sarebbe territorialmente rilevante nel Paese del committente, ex art. 7 ter del DPR Iva.
Infatti, a titolo esemplificativo, rientrano nella definizione di “prestazioni generiche” anche le prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali.
Il conseguente regime sarebbe quello di esclusione da Iva per mancanza del requisito territoriale.
Nel caso, invece, in cui si considerasse prevalente l’interpretazione nazionale, la cessione di partecipazione si qualificherebbe come cessione di beni.
Poiché, però, a livello comunitario si realizza una cessione di beni non imponibile ex art. 41 del DL 331/1993, quando si verifica uno spostamento di merce da un paese Cee ad un altro paese Cee, nel caso in esame non si potrebbe applicare il regime di non imponibilità.
Di conseguenza rimarrebbe applicabile il regime di esenzione iva ex art. 10 c. 1 n. 4 del DPR Iva.
A chiarimento di quanto sopra si riterrebbe auspicabile un intervento legislativo.