I soggetti residenti con stabile organizzazione all’estero, possono decurtare la propria base imponibile Irap della parte del valore della produzione netta prodotta all’estero.
Definizione di Stabile organizzazione
Il modello OCSE definisce all’art. 5 la stabile organizzazione quale “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”, come, per esempio, una sede di direzione o una succursale. In altri termini, la stabile organizzazione è (usualmente) una sede secondaria della casa madre priva di autonomia giuridica.
La stabile organizzazione e l’Irap
Per quanto riguarda l’IRAP, l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio nazionale con conseguente esclusione del valore della produzione netta riferita all’attività estera (art. 12 D.Lgs. 446 del 1997) della stabile organizzazione.
Il criterio di esclusione dalla base imponibile Irap del reddito prodotto all’estero non è analitico (ovvero calcolato sul reddito effettivamente prodotto), ma è un criterio forfetario basato sul costo del personale situato all’estero.
Più in particolare, il suo valore si calcola in base alla proporzione tra il costo del personale impiegato presso la stabile organizzazione estera ed il costo totale del personale della società.
La definizione del costo del personale utilizzato, è la stessa valida per la ripartizione del valore della produzione Irap tra le diverse regioni in Italia (in ipotesi che l’attività aziendale sia esercitata in più regioni)
Il criterio della retribuzione
Il valore della produzione netta viene ripartita tra l’Italia e l’estero per la parte proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, operanti per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi.
L’ammontare delle retribuzioni da considerare (vedi C.M. n. 141 del 1998) è quello rilevante ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 12 del DPR n.153 del 1969, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n.314 del 1997.
Dal predetto concetto di retribuzione, sono escluse, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di TFR, le somme per incentivi all’esodo, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate sotto qualsiasi forma a finanziamento delle forme pensionistiche complementari.