Il recente decreto del 27 giugno 2025 relativo alla derivazione rafforzata, emanato in attuazione del decreto legislativo n.38 del 2005, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili Ires e Irap con riferimento alle regole contabili derivanti dall’adozione del nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi” e agli effetti dei principi contabili OIC 16 e 31 (obblighi di smantellamento e ripristino).
Il principio di derivazione rafforzata
Il cd “principio di derivazione rafforzata” sancisce che a livello fiscale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, anche in deroga alle disposizioni previste dal TUIR. Tale principio, originariamente previsto solo per i Soggetti IAS, è stato esteso anche ai cd Soggetti “OIC adopter”, già da vari anni e recentemente (dal DL Semplificazioni del 2022) anche alle micro imprese ex art.2435-ter del codice civile.
In altre parole, il principio di cui trattasi pone l’accento su come vengono contabilizzate a bilancio alcune voci e ne determina la deducibilità in base alla classificazione delle stesse, indipendentemente dalle diposizioni del Tuir.
Le precisazioni del decreto
L’articolo 2 del decreto in esame, precisa che i costi per l’ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono deducibili ai sensi dell’art. 108 del Tuir, quindi nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
L’articolo 3 disciplina le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 15 dell’OIC 34, secondo il quale sconti, abbuoni, penalità e resi sono da contabilizzare in riduzione dei ricavi sulla base della miglior stima del corrispettivo tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche, rimettendo alla società il metodo da utilizzare. Tali penali legali e contrattuali, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse. Per le operazioni a premio che prevedono uno sconto sugli acquisiti futuri tale componente è pienamente deducibile a fini delle imposte.
Per quanto riguarda gli sconti e gli abbuoni, l’assenza di deroghe nel decreto, rende tali importi immediatamente deducibili in base alle regole della derivazione rafforzata.
Le vendite con reso ed i costi di smantellamento
Nell’ambito delle vendite con reso, nell’ipotesi in cui si effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti, tale stima è ammessa in deduzione all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri.
Per quanto riguarda i costi di smantellamento e rimozione del cespite, si conferma la rilevanza fiscale di tali costi capitalizzati ad aumento del costo storico del cespite.