L’art. 165 del Tuir disciplina il credito d’imposta che spetta alle società per i redditi prodotti all’estero. Di seguito una sintesi dei tratti più salienti della disciplina.
Presupposto
Se alla formazione del reddito complessivo in Italia concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta.
Quindi, nell’ambito del reddito d’impresa, se un provento si è generato all’estero, può capitare che nel momento in cui lo stesso viene pagato, lo stato della fonte del reddito applichi una ritenuta alla fonte. Tale ritenuta (in linea di massima) costituirà una detrazione Ires da calcolare in Italia.
La ritenuta spettante in ogni caso sarà ammessa in detrazione fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo (Italia più estero), al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
In altre parole, nel caso in cui lo stato della fonte applichi una ritenuta con aliquota superiore a quella italiana, il delta non sarà riconosciuto quale credito d’imposta in Italia.
Concetto di reddito prodotto all’estero
L’art. 165, al comma 2, stabilisce che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
In effetti la mancanza, nel nostro ordinamento, di una definizione del concetto di “reddito prodotto all’estero”, poteva generare casi di doppia imposizione in tutte quelle ipotesi in cui un soggetto residente in Italia avesse pagato imposte all’estero su redditi che, in base al nostro ordinamento, non potevano essere considerati “prodotti all’estero” e quindi che non avrebbero potuto dare diritto ad alcun credito d’imposta.
Calcolo per singolo paese
L’art.165, comma 3, ripropone il principio del calcolo del credito d’imposta separatamente per ciascun paese estero (cd “per country limitation”).
In altre parole, se in un periodo d’imposta più proventi derivano dal medesimo stato estero, il calcolo del credito d’imposta spettante in Italia, non deve essere fatto per singolo provento ma sommando gli stessi.
Redditi esteri parzialmente tassati
Per quanto riguarda i redditi esteri tassati solo parzialmente in Italia (ad esempio, nel caso di percezione di dividendi) la disposizione prevista dal comma 10 dell’art. 165, prevede che il credito debba intendersi ridotto in misura proporzionale all’esenzione da imposizione in Italia del reddito estero. Questo in considerazione del fatto che la sovrapposizione del prelievo non può verificarsi per la quota di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia.