La Finanziaria 2021 ha previsto la proroga dell’agevolazione riguardante l’acquisto di cespiti e beni immateriali. Ricordiamo che la predetta agevolazione esiste da vari anni da solo dal periodo d’imposta precedente il contribuente ha diritto ad un credito d’imposta e, non più, ad una variazione in diminuzione del reddito imponibile valevole a fini Ires. Ripercorriamo di seguito i tratti salienti dell’agevolazione in oggetto.
Ambito temporale ed oggettivo dell’agevolazione
I crediti d’imposta previsti dalla finanziaria 2021 riguardano investimenti effettuati entro il 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) per l’acquisto di:
- beni strumentali nuovi “generici”;
- beni strumentali materiali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017;
- beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.
Determinazione del credito d’imposta
I crediti d’imposta previsti dalla finanziaria 2021 per investimenti effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 nella misura:
- del 10% (15% del costo per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile) per l’acquisto di beni materiali e immateriali “generici”
- del 50% per gli investimenti fino ad € 2.500.000, del 30% per investimenti superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000, del 10% per investimenti superiori a € 10.000.000 e fino ad € 20.000.000 per l’acquisto di beni materiali Tabella A;
- del 20% del costo di acquisto di beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B.
Requisito formale dell’agevolazione
Per ottenere la predetta agevolazione, il contribuente dovrà conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione (esempio DDT) devono contenere l’espresso riferimento alla legge.
Omissione del riferimento normativo nei documenti di acquisto
Nel caso in cui il fornitore ometta sulla fattura la predetta indicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale riferimento, in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
In caso di fattura elettronica, la Società può stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, oppure può realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella C.M. n.14/E/2019.