Le agevolazioni relative ad Ecobonus e Sismabonus sono regolate rispettivamente: dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consiste nella detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti; e dall’articolo 16, comma 1-bis e ss., del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”) che, invece, riguarda gli interventi antisismici sugli immobili.
In merito, la prassi e la giurisprudenza si sono espresse più volte, per determinare l’effettivo ambito applicativo ai fini Ires, al fine di identificare su quali fabbricati i soggetti titolari di reddito di impresa potessero applicare l’agevolazione.
Come la pensava l’Agenzia delle Entrate?
In proposito, con la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 era stato precisato che il beneficio spetta anche ai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o società di capitali) ed interessa “i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali”.
Le successive risoluzioni n. 303/E del 2008 e poi la 340/E del 2008 hanno circoscritto l’applicabilità della predetta agevolazione, escludendola per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che hanno eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
Ciò in quanto “La normativa in materia riqualificazione energetica … è finalizzata … a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”, in conformità allo “scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.
Per tale via viene escluso il riconoscimento del beneficio ad una società esercente attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
In merito, però, sono sorte numerose contestazioni fondate, essenzialmente, sulla mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.
Come si è mossa la giurisprudenza?
Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale…. per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Ecobonus), spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”.
I giudici di legittimità, nel motivare il suddetto principio, hanno osservato che “la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, …. e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.
Infine, la Corte osserva che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
Nuova interpretazione recepita dall’Amministrazione finanziaria per Ecobonus e Sismabonus
In considerazione dei principi espressi con le citate pronunce, si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), e quelli antisismici (Sismabonus), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.