Con la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026), il Legislatore sulla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze modifica l’ambito oggettivo di applicazione dei regimi di favore per dividend e participation exemption subordinandone l’accesso al possesso di una partecipazione dotata di una soglia minima di rilevanza economica.
Rimangono in ogni caso invariate le percentuali di esclusione, confermate nella misura del 95% per i soggetti IRES e del 41,86% per i soggetti IRPEF in regime di reddito d’impresa.
Novità introdotte dalla norma
Nello specifico, la dividend exemption e la participation exemption trovano applicazione esclusivamente qualora la partecipazione sia rappresentata:
- da una quota non inferiore al 5% del capitale della società partecipata;
- ovvero da un investimento avente un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
È possibile considerare, ai fini del superamento della soglia percentuale, anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno del medesimo gruppo, secondo i criteri di controllo civilistico e tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
In assenza del suindicato requisito dimensionale, dividendi e plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Dividend exemption
Con riferimento ai dividendi, la modifica degli artt. 59 e 89, TUIR, introduce una regola generale di imponibilità piena, temperata solo al ricorrere delle nuove soglie dimensionali. Per i soggetti IRES, l’esclusione del 95% continua a operare unicamente per i dividendi derivanti da partecipazioni economicamente significative, mentre per gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di reddito d’impresa l’imponibilità ridotta al 58,14% diviene anch’essa subordinata al rispetto del medesimo requisito.
La revisione della disciplina dei dividendi ha imposto un necessario intervento di coordinamento sul regime delle plusvalenze di cui all’art. 87, TUIR, al fine di evitare asimmetrie impositive tra flussi reddituali periodici e redditi realizzati in sede di dismissione della partecipazione.
Plusvalenze da cessione in PEX
L’introduzione del nuovo comma 1.1 dell’art. 87, limita l’accesso alla participation exemption alle sole plusvalenze relative a partecipazioni che soddisfino le stesse soglie dimensionali previste per i dividendi, ferma restando la necessità di rispettare gli ulteriori requisiti tradizionali del regime PEX.
Decorrenza
La nuova disciplina dei dividendi si applica alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre le nuove regole sulle plusvalenze rilevano con riferimento alle cessioni di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti acquisiti o sottoscritti dalla medesima data, con applicazione del criterio FIFO ai fini dell’individuazione delle componenti cedute.
Dividendi a soggetti non residenti
Ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti si applicherà una ritenuta ridotta dell’1,20% subordinatamente al rispetto delle stesse soglie dimensionali previste per i percettori residenti, al fine di garantire un trattamento fiscale omogeneo ed evitare ingiustificate disparità impositive.