Il decreto legislativo n.192 dello scorso dicembre, riportante alcune disposizioni integrative e correttive anche in materia di reddito d’impresa, ha introdotto anche delle novità in tema di “correzione degli errori contabili”, che illustriamo di seguito.
Correzione errori contabili: ambito soggettivo e decorrenza
Il predetto decreto legislativo ha cambiato la determinazione del reddito imponibile sia a fini Ires che Irap per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. A fini Ires ha aggiunto un comma all’art. 83 del Tuir. A fini Irap ha aggiunto un comma all’art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Tale novità non riguarda quindi i soggetti senza revisione legale dei conti o che volontariamente sottopongono il proprio bilancio a revisione legale. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2477 del codice civile, la nomina del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Tale norma si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2025.
Correzione errori contabili: ambito oggettivo
Il nuovo comma riguarda il caso in cui si correggano errori contabili diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti.
Il principio contabile Oic 29 definisce errore l’impropria o la mancata applicazione di un principio contabile nel momento in cui le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili al momento della redazione del bilancio.
Lo stesso principio distingue due tipologie di errori: 1. l’errore rilevante, ossia quell’errore che individualmente, o insieme ad altri errori, può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, ossia degli stakeholders; 2. l’errore non rilevante, ossia quell’errore che non rientra nella categoria precedente.
La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione (fattore quantitativo) e dalla natura dello stesso (fattore qualitativo), ed è valutata a seconda delle circostanze.
Secondo quanto previsto dall’Oic 29, ed in particolare il paragrafo 47 dello stesso, la correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.
Correzione errori contabili non rilevanti: impatto fiscale
Il nuovo decreto legislativo 192 sancisce che la correzione di errori non rilevanti assume rilievo se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.
Il caso più frequente di correzione degli errori per il bilancio delle imprese si configura nella contabilizzazione delle sopravvenienze passive per problemi di competenza.