Libro giornale informatico: cambia il criterio di calcolo del bollo
La tenuta digitale dei registri contabili è ormai una scelta sempre più diffusa tra imprese e professionisti. Tuttavia, il passaggio dal supporto cartaceo alla modalità informatica comporta anche alcune differenze nella gestione dell’imposta di bollo sul libro giornale e sugli altri registri fiscalmente rilevanti.
Per i registri cartacei, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse, ai sensi dell’art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per i libri e registri tenuti in modalità informatica, invece, trova applicazione l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, secondo cui l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Bollo sui registri informatici: pagamento entro 120 giorni
Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti, l’imposta di bollo deve essere assolta con modalità esclusivamente telematica. Il versamento avviene mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il criterio, quindi, non è più collegato al numero delle pagine, come accade per i registri cartacei, ma al numero delle registrazioni effettuate nel periodo d’imposta. Con riferimento al libro giornale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 161/E/2007, che per “registrazione” deve intendersi ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dal numero delle righe di dettaglio utilizzate per descriverla.
Risposta n. 144/2026: niente riporto delle registrazioni residue
La risposta a interpello n. 144 del 13 luglio 2026 ha affrontato un tema molto pratico: le registrazioni inferiori alla soglia di 2.500 possono essere riportate all’esercizio successivo?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’espressione “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia. Di conseguenza, il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta e si interrompe alla chiusura del singolo esercizio.
Ad esempio, se nell’esercizio 2026 una società effettua 1.500 registrazioni sul libro giornale informatico, sarà comunque dovuta un’unità di imposta di bollo. Se nell’esercizio 2027 vengono effettuate ulteriori 800 registrazioni, queste non potranno essere cumulate con quelle residue dell’anno precedente, ma costituiranno una nuova frazione autonomamente rilevante ai fini del bollo.
Conservazione digitale e corretta gestione degli adempimenti
Il chiarimento è rilevante per tutte le imprese che adottano la conservazione digitale dei libri contabili, perché impone un controllo annuale autonomo del numero delle registrazioni. La corretta gestione del bollo sul libro giornale informatico richiede quindi attenzione non solo al versamento, ma anche alla modalità di tenuta, conservazione e monitoraggio dei registri.
Per evitare errori nei versamenti, duplicazioni o omissioni, è opportuno verificare periodicamente il numero delle registrazioni, la corretta applicazione del codice tributo 2501 e il rispetto del termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Una gestione ordinata degli adempimenti digitali consente di ridurre il rischio di irregolarità e di rendere più efficiente la compliance fiscale dell’impresa.