Il D.L. 228/2021 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha disposto all’articolo 3, comma 1 la possibilità che le assemblee dei soci in società di capitali si tengano anche solo con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022.
Tale disposizione interviene a sostituire il termine precedentemente indicato dall’articolo 106 D.L. 18/2020 nel 31 dicembre 2021, con il nuovo termine del 31 luglio 2022.
Tuttavia, la disposizione riguarda le assemblee dei soci “tenute” entro la predetta data. Non sarà infatti sufficiente che l’adunanza sia solamente convocata, ma occorre che i soci si riuniscano per poter fruire delle modalità esclusivamente “virtuali”, anche in assenza di una esplicita previsione statutaria.
Effetti per le società di capitali non quotate
In sostanza, quando verrà convocata l’assemblea:
- l’avviso di convocazione dell’assemblea potrà stabilire che l’adunanza si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò senza la necessità che nello stesso luogo fisico si trovino il presidente, il segretario oppure il notaio;
- il diritto di voto potrà essere esercitato mediante espressione in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento dei soci e degli organi sociali (ad esempio, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale) in sede di assemblea potrà essere compiuto anche solo ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- nelle Srl, anche in deroga a quanto disposto nello statuto, le decisioni dei soci potranno essere assunte con il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”.
Sebbene non espressamente menzionate dalle norme citate, è unanimemente riconosciuto che la possibilità di svolgere con modalità “a distanza” le adunanze possa estendersi anche agli altri organi sociali, come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale etc.
Svolgimento delle assemblee dei soci post “stato di emergenza”
La Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano ha riconosciuto che, anche in epoca post emergenziale, sono legittime le clausole statutarie che consentono l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza che vi sia la necessità che venga data indicazione nell’avviso di convocazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.
E questo a rafforzare il contenuto della precedente Massima n. 187 nella quale già era stata ammessa la possibilità che presidente e segretario della riunione non si trovassero nello stesso luogo (fisico) in cui si riteneva costituita l’adunanza.
La Massima suddetta riconosce inoltre, che ciò che vale per le assemblee dei soci deve valere anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria specifica.