Il D.Lgs n.192 del 2024 ha riformulato le regole per l’affrancamento dei maggiori valori che emergono a seguito di operazioni straordinarie.
Nuove imposte sostitutive per le operazioni straordinarie
La società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione di conferimento (non più in quella del periodo d’imposta successivo), per l’applicazione in tutto o in parte sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativa all’azienda ricevuta di un ‘imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Il rivisitato art. 176, comma 2-ter del Tuir introduce nuove aliquote sostitutive per Ires e Irap, pari rispettivamente al 18% ed al 3% (quindi un 21% complessivo), in luogo di quelle pari al 12%, 14% e 16% per scaglioni di reddito e sopprime le possibilità aggiuntive per i beni immateriali (affrancamento con aliquota del 16% e ammortamento in cinque anni).
L’importo dell’imposta sostitutiva dovrà essere versato in un’unica soluzione (contro le tre rate precedenti) entro il termine del versamento del saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
Riconoscimento valore fiscale ed il cd “periodo di sorveglianza”
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte.
Nella versione precedente, il periodo di sorveglianza era di quattro periodi d’imposta.
La decorrenza
Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2024. Ciononostante è stato introdotto un “periodo transitorio” per le operazioni poste in essere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, per le quali continua ad applicarsi il regime previgente più favorevole.
Quindi per tali operazioni si può tener conto che:
- l’imposta sostitutiva è per scaglioni (12, 14 o 16 per cento) o il 16% per i beni immateriali con ammortamento “breve”;
- l’opzione per l’affrancamento può essere fatta anche nella dichiarazione dei redditi del periodo successivo a quello dell’operazione (quindi nella dichiarazione relativa al 2024);
- il versamento dell’imposta sostitutiva può essere fatto in tre rate;
- il periodo di mantenimento dei beni per evitare la “recapture” è di quattro anni (e non tre).