L’art. 4 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 ha previsto che, per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, sia necessario possedere i requisiti soggettivi di cui all’art. 8 comma 1 lettere a), b), c) e d), del DM 31 maggio 1999 n. 164, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.
Il successivo decreto ministeriale del 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri per ricoprire il predetto ruolo.
E’ intervenuto ora il provvedimento n. 186368/2025 dell’Agenzia delle Entrate che ha definito le modalità operative per attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia, ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale in ambito IVA (art. 17 comma 3 del DPR 633/72).
Requisiti soggettivi
I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione, nella quale attestano di:
- non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’ 444c.p.p. per reati finanziari;
- non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
- non trovarsi in una delle condizioni previste dall’ 15comma 1 della L. 55/90 (“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”), come sostituito dall’art. 1 della L. 16/92.
La dichiarazione deve essere presentata contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA, con il quale sono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
La garanzia del rappresentate fiscale
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero polizza fideiussoria, ovvero ancora fideiussione bancaria.
Il valore massimale minimo è determinato in base al numero dei soggetti rappresentati e può variare da 30.000 euro, se si rappresentano da due sino a nove soggetti, a 2.000.000 di euro, qualora i soggetti rappresentati siano oltre mille. Per assumere la rappresentanza di un solo soggetto non è necessario prestare la garanzia, ma occorre comunque presentare la predetta dichiarazione. La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
Soggetti già rappresentanti fiscali
I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento (17 aprile 2025), operano già come rappresentanti fiscali sono tenuti, entro 60 giorni dalla stessa, ossia entro il prossimo 16 giugno, a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e a prestare la garanzia (ove richiesto).
Inadempimento
In caso di inadempimento all’obbligo entro il termine previsto, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, mediante posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Da quando si riceve tale comunicazione, comunque, sono concessi ulteriori 60 giorni per provvedere a quanto richiesto.