Unioncamere ha pubblicato, lo scorso 5.5.2025, il nuovo Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci relativi all’esercizio 2024.
Il documento è volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito, nonché a creare linee guida uniformi su scala nazionale.
Limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato e micro
Nel recepire le novità normative, attinenti al bilancio, intervenute nel corso dell’anno, il Manuale riporta i nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, introdotti dall’art. 16 del DLgs. 125/2024.
Su questo aspetto non sono forniti specifici chiarimenti, ma l’indicazione delle nuove soglie con riferimento alla campagna bilanci in corso sembra confermarne l’entrata in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2024.
Peraltro, per le società in attività, per le quali il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato per due esercizi consecutivi, tale indicazione sembra confermare l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri (considerando, quindi, anche gli esercizi precedenti al 2024), con applicazione delle semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate.
Rendicontazione di sostenibilità
Il Manuale riepiloga le novità in materia di rendicontazione di sostenibilità conseguenti all’entrata in vigore del DLgs. 125/2024, che, per i bilanci 2024, riguardano le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che sono enti di interesse pubblico.
Tassonomia applicabile per il deposito dei bilanci 2024
Il Manuale conferma che, ai fini del deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2024, continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018-2023.
Avuto riguardo al contenuto, la tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d’esercizio (in forma ordinaria e abbreviata, nonché secondo le semplificazioni previste per le micro imprese) e del bilancio consolidato.
Le tabelle relative alla Nota integrativa sono disponibili, invece, soltanto con riferimento al bilancio d’esercizio.
Ambito soggettivo dell’obbligo di utilizzare il formato XBRL
Unioncamere evidenzia che, a partire dal bilancio d’esercizio al 31.12.2024, hanno l’obbligo di utilizzare il formato XBRL per il deposito presso il Registro delle imprese anche i Confidi minori, compresi quelli che esercitano una delle seguenti attività:
– operazioni di erogazione del credito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 co. 256 lett. c) della L. 178/2020, secondo quanto previsto dal DM 20.8.2021;
– concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate, in attuazione dell’art. 1 co. 54 della L. 147/2013, ai sensi dell’art. 6 co. 3 lett. b) del DM 9.12.2022.
Composizione della pratica di deposito
Il Manuale operativo non contiene novità in merito alle modalità di composizione della pratica di deposito. Risulta, quindi, confermata la prassi adottata negli scorsi anni.
In particolare, per i soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio d’esercizio deve contenere:
– un file in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per le imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa (salvo per le micro imprese);
– un file in formato pdf/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).
Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Unioncamere precisa che la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dall’1.1.2025 e adottata operativamente a partire dall’1.4.2025, può essere indicata già nei depositi XBRL del 2025 (indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio).
Tuttavia, non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica precedente.
Validità della firma digitale
Il Manuale evidenzia che il bilancio e tutti i documenti accompagnatori, sottoscritti digitalmente in modalità CAdES, sono sottoposti al controllo di validità della firma.
Il riscontro di firma “non valida” anche solo per uno degli allegati impedisce la trasmissione della domanda di deposito presso la Camera di Commercio territorialmente competente.