L’articolo 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 13/2024 (decreto “Accertamento”), ha introdotto un duplice obbligo di garanzia che deve essere assolto dai rappresentanti fiscali ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva.
Due nuove tipologie di garanzie
Il primo obbligo è previsto dal riformulato articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972 che prevede che il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo, solo previo rilascio di un’idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Il secondo obbligo è stabilito dal nuovo articolo 35, comma 7-quater, D.P.R. 633/1972, che prevede il rilascio di una garanzia ai fini dell’inclusione nella banca dati VIES dei soggetti non residenti in uno Stato UE (o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale.
I criteri e le modalità di rilascio della garanzia per l’iscrizione nell’archivio VIES sono stati definiti dal D.M. 4.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2024, mentre i criteri per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, previo rilascio di idonea garanzia, sono stati definiti dal D.M. 9.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2024.
Aspetti operativi dell’obbligo di garanzia
Entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei suddetti decreti sarà adottato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Entrambe le garanzie dovranno essere prestate non solo dai nuovi rappresentanti fiscali, ma anche da quelli già nominati.
Ai fini dell’iscrizione nell’archivio VIES, la garanzia, prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria, ovvero di polizza fideiussoria, è resa in dell’Agenzia delle Entrate per un valore massimale minimo di 50.000,00 euro e per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia, decorso il quale non deve essere rinnovata.
Ai fini della nomina del rappresentante fiscale, invece, la garanzia, anch’essa prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria, ovvero di polizza fideiussoria, deve avere un valore massimale minimo determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati e deve essere resa per un periodo minimo di 48 mesi, decorso il quale non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di aumento del numero di soggetti rappresentati.
Iscrizione al VIES
L’iscrizione nell’archivio VIES, di cui all’articolo 22, Regolamento n. 2003/1798/CE, è diventata il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi Iva e, dunque, per qualificare correttamente gli scambi di beni e servizi effettuati dai soggetti passivi. La novellata disposizione stabilisce che le cessioni intracomunitarie, di cui al comma 1, lett. a), e al comma 2, lett. c) dell’articolo 41, D.L. 331/1993, costituiscono cessioni non imponibili, a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito altro Stato UE e che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’omessa iscrizione nell’archivio Vies del cessionario non consente di qualificare l’operazione come “intracomunitaria”, con la conseguente imponibilità dell’operazione nello Stato UE di origine.
Un diverso approccio deve essere seguito, invece, in caso di mancata iscrizione al Vies del cedente, che si riflette sulla qualificazione dell’operazione solo qualora il cedente non presenti l’elenco riepilogativo o lo presenti in modo incompleto. Al di fuori di queste situazioni, l’operazione mantiene natura intracomunitaria ed è, quindi, non imponibile in capo al cedente italiano, anche se quest’ultimo non è iscritto alla banca dati.