A seguito degli avvenimenti 2020, il Legislatore ha ammesso, per il medesimo anno e per i seguenti fino al 2023, la possibilità di non rilevare civilisticamente le quote di ammortamento annuali delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Al fine di poter usufruire della sospensione occorreva accantonare una riserva indisponibile di utili di importo equivalente agli ammortamenti che non sarebbero stati rilevati ed indicare in Nota integrativa:
- a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- b) le ragioni che hanno indotto l’azienda ad avvalersi della deroga; e
- c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.
Nel caso in cui nel corso dell’anno d’imposta non fosse stato prodotto un utile, o fosse stato prodotto in misura inferiore all’importo della riserva da accantonare, la stessa poteva essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili e, in mancanza anche di queste, potevano essere accantonati gli utili futuri.
Era stata prevista comunque la facoltà di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate civilisticamente, rilevando una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi con emersione di relativa fiscalità differita.
OIC 9 per le quote di ammortamento
Operativamente, si può fare riferimento al documento interpretativo OIC 9, che evidenzia alcuni aspetti legati alla normativa di cui si deve tener conto. In particolare, la norma non individuava a che livello di immobilizzazione la deroga dovesse essere applicata, se al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni; pertanto, ne deriva che era possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio.
La norma prevedeva inoltre che la quota di ammortamento non effettuata fosse imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio fossero differite le quote successive, prolungando quindi, per tale quota, il piano di ammortamento originario di un anno. Sempre secondo il principio OIC 9, è possibile non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Esercizi sociali 31.12.2024
La proroga non è stata prevista anche per l’esercizio 2024 con la conseguenza che, per chi ha aderito alla stessa, nel 2024 occorrerà agire con la rideterminazione delle quote di ammortamento, con la liberazione della riserva indisponibile e con il riassorbimento della fiscalità differita, qualora ci si sia avvalsi anche dell’effetto fiscale della deroga.
Con riferimento alla rideterminazione delle quote di ammortamento, sarà necessario rideterminare la vita utile del bene e suddividere il valore netto contabile per essa; di conseguenza, la nuova quota di ammortamento potrà essere minore, uguale o maggiore, di quella imputata sui bilanci antecedenti il periodo della sospensione.
La liberazione della riserva indisponibile invece dovrà avvenire contestualmente alla rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento precedentemente sospese ad eccezione del caso di alienazione del bene per il quale la liberazione della riserva dovrà avvenire contestualmente all’alienazione del bene stesso.
Quanto alle imposte differite rilevate tra il 2020 e il 2023, esse saranno riassorbite o all’atto della cessione del bene, oppure durante l’ammortamento dello stesso con il riallineamento del valore contabile e fiscale del bene.