Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi continua a rappresentare una misura strategica per le imprese italiane. Tuttavia, il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 260 del 16 dicembre 2024, ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi alle comunicazioni preventive e di completamento degli investimenti, eliminando dubbi interpretativi e semplificando le procedure per le imprese.
Comunicazioni preventive e di completamento: obbligo senza termini perentori
La normativa di riferimento, aggiornata dal Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 e dal successivo Decreto MIMIT del 24 aprile 2024, prevede l’obbligo, per le imprese che intendono fruire del credito d’imposta, di inviare due comunicazioni telematiche tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE):
- Una comunicazione preventiva, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti e della prevista ripartizione del credito;
- Una comunicazione di completamento, una volta conclusi gli investimenti, per aggiornare i dati iniziali.
Importante precisare che non esiste un termine perentorio “a pena di decadenza” per l’invio di queste comunicazioni. Ciò significa che il diritto al credito d’imposta nasce con la realizzazione dell’investimento e non è subordinato al rispetto di scadenze rigide per la trasmissione delle comunicazioni, anche se queste restano propedeutiche per la fruizione in compensazione del credito stesso.
Qual è la data da indicare nelle comunicazioni per il credito d’imposta 4.0?
Un aspetto operativo importante riguarda la corretta indicazione della data nella comunicazione preventiva e in quella di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0.
Come chiarito dal GSE e confermato dalla normativa vigente:
- la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
- la data di completamento dell’investimento coincide con la data di consegna o spedizione del bene, oppure, se diversa e successiva, con la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Cosa accade in caso di omissione della comunicazione preventiva e/o di completamento?
L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n. 260/2024, ha chiarito che non è necessario attivare la remissione in bonis nel caso in cui una società non abbia effettuato la comunicazione preventiva per un investimento agevolabile effettuato. La società potrà trasmettere la comunicazione preventiva e, successivamente, quella di completamento, senza incorrere in sanzioni o decadenze.
Procedura corretta da seguire per non perdere il beneficio
Alla luce delle recenti indicazioni:
- Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, è sufficiente inviare solo la comunicazione di completamento;
- Per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in poi, è obbligatorio:
- inviare la comunicazione preventiva tramite il GSE;
- successivamente, trasmettere la comunicazione di completamento.
Solo adempiendo a questi passaggi sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione, evitando scarti in sede di utilizzo tramite modello F24.
Il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate offre alle imprese un’interpretazione favorevole e semplificata degli adempimenti per il credito investimenti beni strumentali nuovi. È quindi fondamentale che le aziende, pur in assenza di termini decadenziali, procedano tempestivamente all’invio delle comunicazioni richieste, per assicurarsi una fruizione regolare e sicura del credito d’imposta.