Recentemente è stato pubblicato il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, c.d. “Decreto Fiscale”.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Esclusa la tracciabilità delle spese di trasferta all’estero
Ricordiamo (vdi nostra Circolare n.1) che sono stati introdotti nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di trasferta e di rappresentanza a partire dall’anno di imposta 2025 (per le società con esercizio coincidente all’anno solare).
In particolare, le spese di trasferta e di rappresentanza saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con modalità tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Per quanto riguarda esclusivamente le spese di trasferta, il decreto legge specifica che tale onere di tracciabilità riguarda solo quelle sostenute nel territorio dello Stato.
Quindi le spese di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio) sostenute all’estero sono deducibili anche se effettuate con mezzi non tracciati.
Tale disposizione si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
2. Differimento dei termini di pagamento per l’anno 2025 per i soggetti Isa e forfettari
I Soggetti Isa e forfettari, tenuti al versamento delle imposte entro il 30 giugno 2025, possono effettuare tali versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Inoltre, i predetti versamenti possono essere prorogati fino al 20 agosto, applicando una maggiorazione dello 0,4%.
3. Novità in termini di “Split payment”
Da un punto di vista Iva, il meccanismo cd “split payment” non si applica alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana a decorrere dal 1 luglio 2025, data di emissione della fattura elettronica.
Inoltre viene esteso il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, dapprima esclusi.
4. Transizione 4.0 – Investimenti 2025: apertura della piattaforma GSE per le comunicazioni
Con il Decreto Direttoriale del MIMIT del 16 giugno 2025, è stata ufficialmente aperta la piattaforma GSE per l’invio delle nuove comunicazioni relative agli investimenti 4.0 effettuati nel 2025.
Come già evidenziato nella nostra Circolare 5/2025, le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione preventiva con il vecchio modello sono tenute a ripresentarla entro il 17 luglio 2025, pena la perdita della priorità acquisita.
5. La super deduzione per le nuove assunzioni: nuovo calcolo nei gruppi d’imprese
La maxi-deduzione del costo del lavoro, che consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Nell’ambito dei gruppi, ai fini dell’agevolazione, l’incremento occupazionale è da calcolare complessivamente, considerando le società controllate ai sensi dell’art.2359 del codice civile e non più le società collegate.
La modifica ha effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.