É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto “Sostegni-Bis.” (D.L. del 25 maggio 2021).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Innalzamento tetto delle Compensazioni
Per l’anno 2021 viene aumentato il limite delle compensazioni orizzontali tramite F24 da 700 mila a 2 milioni di euro.
2. Bonus Affitti
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività. Il credito di imposta, commisurato all’importo versato in ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019.
L’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il suddetto credito rientra tra gli aiuti previsti dal quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.
3. Contributi a fondo perduto e Decreto Sostegni – c.d. “automatico”
Per tutti i soggetti che hanno la P.Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed hanno i requisiti previsti dal Dl Sostegni (di cui alla nostra Circolare n. 4), è previsto un nuovo contributo d’importo pari a quest’ultimo.
Tale ulteriore contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza per l’erogazione di questo contributo.
4. Contributi a fondo perduto e Decreto Sostegni-bis – c.d. “alternativo”
In alternativa, viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro nel 2019, spetta un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
L’ammontare diverge a seconda se il soggetto richiedente abbia già beneficiato o meno del contributo di cui al Decreto Sostegni, di cui alla nostra Circolare n. 4.
Se il soggetto ha già beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni, allora l’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020, nel modo seguente:
- 60% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 50% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi fra 100.000 euro e 400.000 euro;
- 40% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi fra 400.000 e 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fra 1 e 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fra 5 e 10 milioni di euro.
Se il soggetto NON ha già beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni, allora l’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020, nel modo seguente:
- 90% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 70% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi fra 100.000 euro e 400.000 euro;
- 50% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi fra 400.000 e 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fra 1 e 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fra 5 e 10 milioni di euro.
Il contributo non può eccedere euro 150 mila, non concorrerà alla formazione della base imponibile e può essere tramutato interamente in credito d’imposta.
Per ottenere il contributo “alternativo”, si dovrà fare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, attraverso modalità che saranno definite da apposito provvedimento che sarà emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.
5. Contributo a fondo perduto per titolari di Partita Iva
Per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro nel 2019, con esclusione dei soggetti la cui P.Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente D.L. nonché dei soggetti di cui all’art.162-bis del Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazione) spetta un contributo a fondo perduto.
La condizione è che vi sia un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza tra il risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate
Il contributo non può eccedere euro 150 mila, non concorrerà alla formazione della base imponibile e può essere tramutato interamente in credito d’imposta.
Per ottenere il contributo, si dovrà fare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, attraverso modalità che saranno definite da apposito provvedimento che sarà emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La predetta istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Il predetto contributo è sottoposto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
6. Credito d’imposta beni strumentali ordinari ( ex Superammortamento)
Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, diversi da quelli con requisiti 4.0, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31.12.2021 il credito di imposta del 10% “beni strumentali” può essere utilizzato in un’unica quota annuale, anziché in tre, estendendo tale modalità di utilizzo anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro.
7. ACE innovativa 2021
L’agevolazione ACE, che premia le società che incrementano il proprio Patrimonio netto, è incrementata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ed è pari al 15% (attualmente è pari all’1,3%). Inoltre, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta e non più dal giorno del versamento.
La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di euro 5 milioni, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Viene inoltre introdotta la possibilità di trasformare la deduzione ACE di cui trattasi, in credito d’imposta, applicando alla variazione ACE l’aliquota Ires/Irpef prevista.
A tal fine, il soggetto deve provvedere a comunicare la propria decisione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando un’apposita modulistica che sarà adottata dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
8. Recupero IVA su crediti nelle procedure concorsuali
Viene modificato l’art.26 del DPR 633/72 e viene prevista la possibilità di emettere note di variazione su crediti non riscossi all’inizio della procedura concorsuale e non più alla fine, come avviene oggi.
Lo stesso vale anche in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano attestato.
Le modifiche di cui trattasi si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito all’entrata in vigore della nuova norma.
9. Credito d’imposta per la sanificazione e acquisti dispositivi di protezione individuale
Ai soggetti esercenti attività di impresa o professione, enti non commerciali e altri enti del Terzo Settore, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi giugno, luglio e agosto 2021, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (sanificazione degli ambienti, acquisto di DPI, acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, acquisti di termometri, termoscanner, ecc., dispositivi atti a garantire le distanze di sicurezza interpersonale, costi per somministrazione di tamponi). Il credito spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito è utilizzabile in compensazione o in dichiarazione dei redditi e non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e Irap.
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno determinate le modalità di accesso al predetto credito.
10. Bonus sponsorizzazioni società e associazioni sportive
È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Si precisa quanto segue:
- l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
- sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n.398 del 1991.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione del presente credito d’imposta.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.