È stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025, che introduce importanti novità in materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (allegato A, Legge n. 232/2016), con riferimento agli investimenti effettuati nel 2025.
1. Monitoraggio investimenti in beni strumentali effettuati nel 2025
Facendo seguito alla nostra Circolare n. 8/2024, ricordiamo che per il 2024 era già previsto l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni preventive e consuntive al GSE per il monitoraggio dei crediti d’imposta spettanti.
Per il 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un limite massimo complessivo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti agevolabili in beni materiali 4.0. Di conseguenza, l’accesso al beneficio non è più automatico, ma subordinato all’ordine cronologico di presentazione di apposite comunicazioni.
Il Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 disciplina le modalità operative e i termini di invio delle comunicazioni, introducendo una nuova procedura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure completati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo dell’investimento.
2. Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024
Restano esclusi dal tetto di spesa e dalla nuova procedura introdotta dal DM 15 maggio 2025 gli investimenti in beni materiali 4.0 per i quali, entro il 31 dicembre 2024, risultino:
- l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore,
- il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per tali investimenti continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente Decreto Direttoriale del 24 aprile 2024:
- obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
- obbligo solo consuntivo per investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024.
3. Nuova procedura di accesso al credito di imposta
Il DM 15 maggio 2025 introduce una nuova procedura di comunicazione in tre fasi, applicabile agli investimenti soggetti al limite di spesa di 2,2 miliardi.
Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i servizi informatici disponibili sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Sebbene il modello di comunicazione sia allegato al Decreto, la sua versione editabile e i termini di apertura della piattaforma GSE saranno definiti con un successivo decreto.
Le tre comunicazioni previste sono:
A. Comunicazione preventiva:
Va inviata per indicare l’importo degli investimenti programmati e il credito d’imposta richiesto.
L’invio stabilisce l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse e va effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
B. Comunicazione preventiva con indicazione dell’acconto:
Entro 30 giorni dall’invio della prima comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere nuovamente il modello indicando la data e l’importo dell’ultimo acconto versato per raggiungere almeno il 20% del costo dell’investimento. L’aver effettuato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025 è condizione per completare l’investimento entro il 30 giugno 2026 e beneficiare dell’agevolazione.
C. Comunicazione di completamento:
L’impresa deve trasmettere il modello al completamento degli investimenti, con le seguenti scadenze:
- entro il 31 gennaio 2026, per investimenti completati entro il 31 dicembre 2025;
- entro il 31 luglio 2026, per investimenti completati entro il 30 giugno 2026 (con acconto 20%
versato entro il 31 dicembre 2025).
Il mancato rispetto delle scadenze o delle modalità previste comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta.
4. Investimenti 2025 già comunicati al GSE
Anche gli investimenti già oggetto di comunicazione al GSE, con data di completamento successiva al 31 dicembre 2024, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo DM.
Per mantenere valida la prenotazione delle risorse nel nuovo plafond, le imprese dovranno inviare nuovamente la comunicazione, utilizzando il nuovo modello (in versione preventiva o di completamento, a seconda dello stato dell’investimento), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del modello aggiornato, che sarà definita con un successivo decreto.
Inoltre, le imprese dovranno adempiere agli ulteriori obblighi di conferma dell’acconto e completamento secondo le nuove scadenze.
In mancanza di adeguamento entro il termine, l’impresa perderà la priorità acquisita e dovrà ripresentare la comunicazione, con un nuovo ordine cronologico.
5. Imprese ammesse al beneficio
La lista delle imprese ammesse al beneficio, con l’importo utilizzabile in compensazione, sarà trasmessa mensilmente dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate.
Il credito sarà fruibile mediante modello F24, a partire dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione dei dati.
L’importo utilizzabile non potrà superare quanto validato dal MIMIT.
In caso di esaurimento del plafond, le comunicazioni preventive saranno comunque ricevute: le imprese potranno accedere al beneficio in caso di rifinanziamento, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico originario.