La recente sentenza n. 7694/2026 della Corte di Cassazione offre un’importante precisazione sul tema dell’esterovestizione, estendendo la riflessione anche agli effetti in materia di IVA. Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante per i gruppi societari internazionali e per tutte le imprese che operano attraverso società stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava una società con sede in Portogallo, alla quale l’Amministrazione finanziaria contestava una presunta esterovestizione, sostenendo che la reale sede dell’attività fosse in Italia.
Da questa ricostruzione derivava una conseguenza significativa: le prestazioni di servizi rese dalla società italiana alla società portoghese, considerate non imponibili ai fini IVA, avrebbero invece dovuto essere assoggettate a imposta qualora il committente fosse stato considerato fiscalmente stabilito in Italia.
Perché il luogo di stabilimento è determinante
Dal 2010 le regole IVA sulle prestazioni di servizi tra soggetti passivi (operazioni B2B) prevedono che, in linea generale, la territorialità dell’operazione sia individuata nel luogo in cui è stabilito il committente.
Di conseguenza, stabilire dove una società abbia effettivamente la propria sede dell’attività economica assume un’importanza decisiva. Se il committente è realmente stabilito all’estero, la prestazione può risultare fuori dal campo di applicazione dell’IVA italiana; se invece la sede estera è solo apparente, il trattamento IVA cambia radicalmente.
I criteri per contestare l’esterovestizione
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda i criteri utilizzabili per contestare l’esterovestizione.
La Cassazione afferma che il semplice fatto che gli impulsi gestionali o le decisioni strategiche provengano dall’Italia, magari attraverso amministratori di fatto, non è sufficiente a dimostrare che la società estera sia fittizia.
Per sostenere una contestazione occorre dimostrare che la struttura estera non sia effettiva, ossia che non rappresenti una reale organizzazione economica.
La Suprema Corte richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui la scelta di costituire una società in uno Stato membro con una normativa più favorevole non costituisce, di per sé, un comportamento abusivo.
Allo stesso modo, non può essere considerato indice automatico di frode il fatto che una società, pur avendo sede in uno Stato membro, svolga una parte rilevante della propria attività in un altro Paese.
In sostanza, ogni valutazione deve essere effettuata caso per caso, evitando presunzioni generalizzate.
Le implicazioni operative
La sentenza conferma un principio di grande rilievo pratico: le contestazioni in materia di esterovestizione, anche ai fini IVA, devono fondarsi su elementi concreti che dimostrino l’assenza di una reale struttura economica nello Stato estero.
Per le imprese che operano a livello internazionale questo significa che la presenza di una sede estera non può essere disconosciuta automaticamente solo perché alcune funzioni direzionali vengono svolte dall’Italia. L’Amministrazione finanziaria dovrà invece provare che la società estera sia priva di una reale autonomia organizzativa e operativa.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo al principio di proporzionalità e alla necessità di valutare l’effettiva sostanza economica delle strutture societarie.
In ambito IVA, l’individuazione del luogo di stabilimento del soggetto passivo continua a essere un elemento centrale per determinare il corretto trattamento delle prestazioni di servizi, ma le contestazioni relative all’esterovestizione non possono fondarsi su presunzioni automatiche. Sarà sempre necessario verificare, con elementi oggettivi, se la società estera rappresenti una realtà economica autentica oppure una mera costruzione formale.