Operazioni con beni che non transitano in Italia
Nelle operazioni internazionali può accadere che un’impresa italiana acquisti extra UE di beni da un fornitore stabilito in un altro Paese, ad esempio con acquisti dalla Cina, e li rivenda a un cliente situato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, ad esempio Francia, Germania o Spagna, con spedizione diretta dal Paese terzo al cliente finale.
In questi casi, la merce non transita fisicamente in Italia e l’impresa italiana assume un ruolo commerciale nella catena di vendita, senza effettuare un’importazione nel territorio nazionale. La corretta gestione IVA dipende quindi dal luogo in cui i beni si trovano all’inizio del trasporto e dallo Stato in cui avviene l’importazione.
Territorialità IVA e acquisto da fornitore extra UE
Ai fini dell’IVA italiana, il riferimento principale è l’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i beni si trovano in Italia al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione.
Se i beni si trovano fuori dall’Unione Europea, ad esempio in Cina, e vengono spediti direttamente verso un altro Stato membro, senza passare dall’Italia, l’acquisto effettuato dall’impresa italiana nei confronti del fornitore extra UE è generalmente fuori campo IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale.
Non essendoci introduzione dei beni nel territorio italiano, non si genera una bolletta doganale italiana e non si applica l’IVA all’importazione in Italia. L’importazione dovrà invece essere valutata nello Stato membro in cui i beni entrano nel territorio doganale dell’Unione Europea e vengono immessi in libera pratica.
Rivendita al cliente UE: fattura senza IVA italiana
Anche la successiva rivendita al cliente europeo deve essere analizzata sulla base del medesimo principio di territorialità. Se i beni partono da un Paese extra UE e sono consegnati direttamente nello Stato membro del cliente, senza transitare dall’Italia, la fattura emessa dall’impresa italiana non è soggetta a IVA italiana.
È importante non qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993, perché i beni non vengono spediti dall’Italia verso un altro Stato membro. Allo stesso modo, non si tratta di esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, perché i beni non escono dal territorio nazionale.
La fattura potrà quindi riportare una dicitura del tipo: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972”. In presenza dei presupposti, la fattura sarà soggetta a imposta di bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47 euro.
Adempimenti esteri e documentazione da verificare
La gestione corretta dell’operazione richiede attenzione anche agli adempimenti IVA e doganali nello Stato membro di destinazione. Occorre individuare chi effettua l’importazione, chi sostiene l’IVA all’importazione, quali documenti doganali vengono emessi e se l’impresa italiana debba identificarsi ai fini IVA nel Paese di arrivo dei beni.
Per ridurre il rischio di errori, è opportuno verificare preventivamente contratti, Incoterms, flussi di fatturazione, documenti di trasporto e prove di consegna. Una corretta pianificazione fiscale consente di gestire in modo più sicuro le operazioni internazionali e di evitare contestazioni, duplicazioni d’imposta o obblighi esteri non considerati.