Un caso Irpef particolare, è la tassazione del reddito di lavoro dipendente di una persona fisica non residente, assunta presso una società italiana. Di seguito vediamo il suo trattamento Irpef e gli obblighi del sostituto d’imposta.
La disposizione del Tuir
Diversamente dai soggetti residenti, i quali sono tassati sui loro redditi ovunque prodotti, per i soggetti non residenti l’imposta (Irpef) si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda il collegamento dei redditi prodotti da un soggetto non residente col territorio dello Stato, bisogna fare riferimento all’art. 23, comma 1, lett. c) del Tuir, secondo il quale vengono soggetti ad imposizione solo i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.
Pertanto il soggetto non residente, dovrà essere tassato in Italia in base ai giorni effettivamente lavorati sul territorio dello Stato.
La normativa convenzionale sulla tassazione del dipendente
Tanto premesso, è opportuno capire com’è normativamente disciplinato tale fattispecie dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i Paesi interessati, ovvero l’Italia (Stato della fonte del reddito) e lo Stato estero in cui è fiscalmente residente la persona fisica.
L’art. 15 del Modello OCSE statuisce che “..i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
- c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato….”.
Pertanto, anche ai fini del Modello OCSE, per i soggetti non residenti, il criterio di collegamento ai fini della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.
Obblighi del sostituto d’imposta
Il datore di lavoro che corrisponde retribuzioni a un dipendente non residente è, comunque, sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, in base al quale deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti
La ritenuta alla fonte “parziale”
L’esonero dall’applicazione delle ritenute Irpef per i soggetti non residenti sui giorni di lavoro svolti all’estero non opera automaticamente.
Infatti, il lavoratore non residente deve presentare al datore di lavoro italiano una domanda formale di esonero parziale da ritenuta, corredata dalla certificazione di Sua residenza fiscale all’estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa all’estero.