Il D.Lgs n.192 del 2024 ha riformulato le regole per il riporto delle perdite fiscali a seguito di operazioni straordinarie.
Il riporto delle perdite fiscali
Col D.Lgs. n.192 del 2024 è stata introdotta la facoltà di utilizzare il valore economico del patrimonio netto come limite massimo al riporto delle perdite fiscali (e di interessi passivi e di eccedenze ACE) in caso di fusione, scissione, cambio della maggioranza dei diritti o cambio attività principale.
Nell’attuale versione dell’art. 84, commi da 3 a 3 quater, art. 172 commi da 7 a 7 quater, art. 173 comma 10 del Tuir, in ogni caso è stata confermata come prima condizione del riporto delle perdite fiscali il cosiddetto test di vitalità economica in base al quale l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché l’ammontare delle spese di lavoro e relativi contributi devono essere superiori al 40% di quanto risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
I limiti al riporto delle perdite fiscali
Superato il test di vitalità, esiste un ulteriore limite quantitativo al riporto che è costituito, a scelta del contribuente, o dal patrimonio netto contabile alla data di riferimento (unica opzione prima della riforma fiscale) oppure dal valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite fiscali, risultante da una relazione di stima giurata da parte di un soggetto scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, ovvero da un revisore legale dei conti o da una società di revisione contabile.
Il patrimonio netto contabile va assunto al netto di conferimenti e versamenti operati negli ultimi 24 mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento della situazione patrimoniale. Il valore economico de patrimonio netto è invece ridotto di un importo pari al prodotto tra: a) la somma dei conferimenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia dell’operazione e b) il rapporto tra il valore economico e il valore contabile del patrimonio netto.
Il valore economico del patrimonio netto
La possibilità di riportare le perdite fiscali nel limite del “valore economico del patrimonio netto”, aumenta, nella maggioranza dei casi, l’ammontare stesso delle perdite riportabili ed è quindi stati posto per agevolare le società. Il valore complessivo di un’azienda è il valore del capitale dell’azienda che, in normali condizioni di mercato, può essere considerato congruo, trascurando la natura delle parti, la loro forza contrattuale e gli specifici interessi ad eventuali negoziazioni. L’esperto, infatti, deve fare riferimento alle condizioni in essere della gestione dell’azienda, trascurando l’effetto di eventuali interventi attuabili sulla base di specifici piani di ristrutturazione o da specifici interventi.
Rispetto al patrimonio netto contabile, il valore economico rappresenta un parametro più significativo in quanto funzione anche di tutte le attività di cui l’azienda dispone per generare valore a prescindere dalla loro iscrizione in bilancio, come per esempio l’avviamento o il marchio.