Con la presente circolare desideriamo aggiornarvi sul nuovo obbligo della PEC personale per gli amministratori di Società.
1. Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria (ad eccezione delle società semplici e i consorzi) e gli amministratori, intesi come quei i soggetti a cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio (vengono quindi compresi anche i liquidatori).
Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
2. Indirizzo PEC dell’amministratore da comunicare
Secondo il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la PEC dell’amministratore dovrà essere diversa da quella della società.
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC per le diverse società di cui è amministratore.
3. Termine della comunicazione alla CCIAA dell’indirizzo PEC
Il termine entro il quale deve essere comunicato l’indirizzo PEC è il 30.06.2025.
In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina/rinnovo.