Con il presente contributo desideriamo aggiornarvi su alcune novità che interessano le società per il 2025
1. Certificazione Unica 2025: nuovi termini e esclusione per i forfettari
La Certificazione Unica 2025 (CU 2025 per l’anno 2024) presenta alcune novità rilevanti.
L’invio all’Agenzia delle Entrate della CU 2025 andrà effettuato:
- Entro il 17 marzo 2025 per redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
- Entro il 31 marzo 2025 per redditi di lavoro autonomo abituale;
- Entro il 31 ottobre 2025 per redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Rispetto allo scorso anno, si segnala il venir meno della necessità di predisporre la Certificazione relativa ai compensi erogati a contribuenti in regime dei minimi e forfettari.
2. Nuovi codici ATECO 2025 e impatto sulle imprese
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce quella del 2022. Tuttavia, per consentire l’adeguamento delle procedure amministrative e fiscali, la nuova classificazione sarà adottata ufficialmente dalle CCIAA e dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.
Principali impatti per le imprese:
- Aggiornamento d’ufficio dei codici ATECO: le Camere di Commercio procederenno autonomamente all’aggiornamento del codice ATECO. Per un periodo transitorio la visura camerale riporterà sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti;
- Adempimenti fiscali: In tutti gli atti e le dichiarazioni fiscali da presentare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 01.04.2025 dovranno essere utilizzati i nuovi codici ATECO 2025.
- Possibilità di variazione: Qualora le imprese intendano comunicare un codice ATECO più rappresentativo della loro attività, potranno procedere con le consuete modalità (variazione al Registro imprese e Agenzia Entrate).
3. Nuovo tipo documento “TD29” per la comunicazione della c.d. “autofattura denuncia” all’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la nuova versione delle Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica (versione 1.9), introducendo delle modifiche a seguito delle recenti novità legislative che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2025.
Il principale aggiornamento riguarda l’introduzione del codice <TipoDocumento> “TD29” che dovrà essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (la c.d. “Autofattura denuncia”), secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 8, d.Lgs. 471/1997.
Il codice “TD20”, utilizzato precedentemente, tra l’altro, anche per la c.d. “autofattura denuncia” sarà ancora utilizzabile in caso di omessa o irregolare fatturazione per operazioni soggette ad inversione contabile (si veda sul punto l’art. 6, c. 9-bis, DLgs. 471/97) e quando il cessionario/committente di un acquisto intracomunitario non riceve la fattura regolare entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
4. Polizze rischi catastrofali: disposizioni attuative
Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) è stato introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro danni da calamità naturali per gli immobili e le attrezzature aziendali. L’obbligo, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025.
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’apposito Decreto che ha definito le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Il mancato rispetto dell’obbligo può incidere sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, incluse quelle per eventi calamitosi.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire alla prima scadenza utile, in occasione del rinnovo.